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Idee liberali per riforme costituzionali PDF Stampa E-mail
di Alessandro Rico   
Lunedì 17 Ottobre 2011 14:23

Mappa della libertà economica nel 2010:

██ Liberi

██ Per lo più liberi

██ Parzialmente liberi

██ Per lo più non liberi

██ Non liberi

██ Non classificabili

 

Quando si parla di riforma costituzionale, il pensiero corre ai temi del federalismo, dell’abolizione delle province e degli enti inutili, della riduzione del numero dei parlamentari, della svolta in senso presidenziale. Tutte questioni interessanti e urgenti, per carità. Ma che dire di un altro progetto di riforma costituzionale, altrettanto valido, intorno agli articoli 39 comma 4, 41 commi 2 e 3 e 42 comma 2 della Costituzione della Repubblica? Trattasi, per intenderci, del delicato nodo della libertà economica, tutelata dall’Unione Europea attraverso la Carta di Nizza, ma che di certo non gode nel nostro Paese di uno statuto particolarmente felice. Tanto per avere un’idea: nella classifica internazionale pubblicata nel 2010 dal Wall Street Journal, l’Italia figurava al 74° posto, dietro persino alla Colombia e alla Grecia, guadagnandosi in tal modo una spiacevole inclusione nella fascia degli Stati «parzialmente liberi». Tra le ragioni che spiegano questo pessimo posizionamento, decisivo è il problema della pesante fiscalità, che a sua volta è la spia di una precisa scelta politica di fondo: un’elevata imposizione è infatti lo strumento privilegiato per conseguire la redistribuzione dei redditi, volgendo così l’iniziativa privata a «fini sociali». Fini, di fatto, decisi dallo Stato, che diventa così anche giudice dei nostri sistemi di valori e interferisce con la nostra facoltà di agire allo scopo di concretizzare gli obiettivi collettivi, che ha ritenuto di dover anteporre a quelli di natura individuale.

Per questi motivi, mi permetto di manifestare un certo disagio innanzitutto nei confronti dei commi 2 e 3 dell’articolo 41 della nostra carta costituzionale: il primo prescrive che l’intrapresa economica dei privati non possa svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale», l’altro specifica che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Non voglio allungare inutilmente il brodo, adducendo argomentazioni già avanzate in altri articoli, cui rimando il lettore incuriosito a proposito dell’utilizzo del sapere sociale da parte del mercato, dei fallimenti della pianificazione e della sua indesiderabilità sul piano morale.

Poco condivisibili mi sembrano poi il comma 2 del successivo articolo 42, ove si stabilisce che anche della proprietà privata debba essere assicurata la funzione sociale, ed il comma 4 dell’articolo 39, di cui ho voluto trattare per ultimo perché afferisce ad un’altra questione cruciale, quella della pressione corporativa dei sindacati esercitata sul mercato del lavoro (il che chiama in causa anche lo Statuto dei Lavoratori e il famigerato articolo 18, che nonostante i proclami dei governi Berlusconi è tuttora in vigore): «I sindacati […] possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce», anche se non iscritti ad alcun sindacato, naturalmente. Un’arma a doppio taglio, insomma: un tentativo di difendere i diritti dei dipendenti che rischia di trasformarsi, nel XXI secolo, in un ostacolo alla libertà di contrattazione dei singoli lavoratori. Per spiegare meglio questo punto, faccio appello all’autorevolezza di un gigante del pensiero liberale, Friedrich von Hayek (ubi maior, minor cessat!), che nel suo saggio The constitution of liberty scrisse: «È vero che un sindacato in grado di controllare effettivamente tutti i potenziali lavoratori di un’impresa o ramo d’industria può esercitare una pressione quasi illimitata sul datore di lavoro e che, soprattutto nei casi in cui ingenti capitali siano stati investiti in macchinari specializzati, in pratica tale sindacato potrà espropriare il proprietario e controllare quasi tutto il reddito dell’impresa. Il punto decisivo è tuttavia che ciò non sarà mai nell’interesse di tutti i lavoratori, salvo l’improbabile caso in cui il guadagno derivante da una tale azione sia ripartito su basi ugualitarie fra tutti i lavoratori, siano essi o meno occupati nell’impresa. Ne deriva che il sindacato può raggiungere quanto si prefigge solo spingendo coercitivamente, contro il proprio interesse, una parte dei lavoratori a sostenere l’azione sindacale.

La ragione di ciò sta nel fatto che, solo limitando l’offerta, ossia rifiutando parte della mano d’opera, i lavoratori possono ottenere salari reali superiori al livello che prevarrebbe in un mercato libero. L’interesse di chi sarà occupato con salari più alti sarà pertanto sempre opposto all’interesse di chi di conseguenza troverà occupazione solo in lavori remunerati meno bene o non ne troverà alcuna».

Non sto certo qui a farla facile. Mi rendo perfettamente conto che l’abrogazione dei suddetti commi comporterebbe un enorme lavoro di adeguamento normativo. Ciononostante, non mi sembra ragionevole rifugiarsi dietro la rigidità della Costituzione, che sotto certi aspetti è pur da considerarsi un bene: in fondo, quale uomo, per timore di ogni rischio, si condannerebbe a vivere in catene?



Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Ottobre 2011 18:36
 

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